News Compravendite - Novità legislative e giuridiche per la Compravendita di Immobili
- Si segnala che il d.lgs. 3.3.'11, n. 28 (in materia di energia da fonti rinnovabili), pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 81 all'ultima Gazzetta Ufficiale (la n. 71 del 28.3.'11), interviene sulla materia della certificazione energetica degli edifici prevedendo due modifiche di rilievo in tema di compravendita e locazione.
In particolare, il provvedimento in parola inserisce - all'art. 6 del d.lgs. n. 192/'05, recante la normativa statale in materia di certificazione energetica - due nuovi commi, il 2-ter e il 2-quater. l nuovo comma 2-ter dell'art. 6 del d.lgs. n. 192/'05 dispone quanto segue:
"Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis , 1-ter e 1-quater".
Il nuovo comma 2-quater dell'art. 6 del d.lgs. n. 192/'05 dispone quanto segue:
"Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica".